STATUTO
COMUNALE
INDICE
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Titolo
I
PRINCIPI GENERALI
IL COMUNE: AUTONOMIA, AUTOGOVERNO E FINALITA’
Art. 1 Il Comune
Art. 2 L’autonomia
Art. 3 L’autogoverno
Art. 4 Lo statuto
Art. 5 I regolamenti
Art. 6 Il ruolo del Comune
Art. 7 Le finalità e gli obiettivi
Titolo
II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
ORGANI DI GOVERNO
Art. 8 Organi rappresentativi del Comune
Art. 9 Obbligo di astensione degli amministratori
Art. 10 Il Consiglio Comunale
Art. 11 Competenze e funzioni
Art. 12 Commissione di indagine
Art. 13 I consiglieri comunali
Art. 14 Diritto di iniziativa dei consiglieri
comunali
Art. 15 Dimissioni e decadenza dei consiglieri
Art. 16 Il Presidente
Art. 17 Il consigliere anziano
Art. 18 I gruppi consiliari
Art. 19 La conferenza dei capi gruppo
Art. 20 Le commissioni consiliari
Art. 21 Riunioni del consiglio
Art. 22 Convocazione del consiglio
Art. 23 Ordine del giorno
Art. 24 Iniziativa delle proposte di deliberazione
Art. 25 Pubblicità e validità
delle sedute
Art. 26 Votazioni
Art. 27 Criteri e modalità per le nomine
Art. 28 Assistenza alle sedute e verbalizzazione
Art. 29 Pubblicazione delle deliberazioni
e degli atti dirigenziali
Art. 30 La Giunta comunale
Art. 31 Funzionamento della Giunta comunale
Art. 32 Competenze e attribuzioni della Giunta
comunale
Art. 33 Gli assessori
Art. 34 Revoca degli assessori
Art. 35 Vice Sindaco e Assessore anziano
Art. 36 Il Sindaco
Art. 37 Competenze di amministrazione
Art. 38 Competenze di vigilanza
Art. 39 Competenze di organizzazione
Art. 40 Competenze quale ufficiale del governo
Art. 41 Incarichi e nomine fiduciarie
Titolo
III
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PROCEDIMENTO
Art. 42 Principi generali
Art. 43 Funzioni di indirizzo e programmazione
Art. 44 Principi e criteri organizzativi
Art. 45 Il Segretario del Comune
Art. 46 Il vice Segretario
Art. 47 Le posizioni or ganizzative
Art. 48 I dirigenti
Art. 49 Controlli interni
Art. 50 Procedimento amministrativo
Art. 51 Comunicazione e partecipazione al
procedimento
Art. 52 Conclusione del procedimento
Art. 53 Accordi sostitutivi dei provvedimenti
Titolo
IV
L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLILCI
FORME ASSOCIATIVE, GESTIONE , TARIFFE
Art. 54 Servizi pubblici locali
Art. 55 Tariffe dei servizi resi dal comune
Art. 56 Gestione in economia
Art. 57 Azienda speciale
Art. 58 Istituzione
Art. 59 Concessione a terzi
Art. 60 Società miste
Art. 61 Convenzioni e Consorzi
Art. 62 Accordi di programma
Titolo
V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO
Art.
63 Principi generali
Art. 64 La programmazione finanziaria
Art. 65 La programmazione degli investimenti
Art. 66 Il Patrimonio comunale
Art. 67 La gestione del patrimonio
Art. 68 Il servizio di tes oreria
Art. 69 Revisione economica e finanziaria
Art. 70 Collegio dei revisori
Art. 71 Controllo di gestione
Art. 72 Procedure contrattuali
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE, ACCESSO
Art. 73 Partecipazione popolare
Art. 74 Il diritto di udienza
Art. 75 Istanze e petizioni
Art. 76 Proposte ed iniziative popolari
Art. 77 Diritto di accesso e di informazione
Art. 78 Associazionismo e partecipazione
Art. 79 Forme di consultazione
Art. 80 Referendum
Art. 81 Effetti del referendum
Art. 82 Il difensore civico
Art. 83 Nomina del difensore civico
Art. 84 Incompatibilità e decadenza
Art. 85 Funzioni del difensore civico
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 86 Interpretazione
Art. 87 Rinvio
Art. 88 Adozione ed adeguamento dei regolamenti
Art. 89 Pubblicità dello statuto
Art. 90 Entrata in vigore
Articolo 1
Il
Comune
Il
Comune di…Maniace…è Ente locale territoriale,
che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato
di potestà normativa limitata alla emanazione di
norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali
ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà
di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto
organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa
e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà,
funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate
dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio, descritto nell’allegato A), è
la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare
le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto
assoluto, che comporta l’impossibilità di variazioni
territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o
della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio
previa consultazione popolare. La sede legale del Comune
è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove,
di regola, si svolgono la adunanze degli organi elettivi
collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini
iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune
la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri
cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione
o all’estero, attraverso la cura dei loro interessi
generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali
a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente
altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone,
così come descritto nell’allegato B.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco
o da un Assessore e scortata dai vigili urbani del Comune.
E’ vietato, come previsto dall’apposito regolamento,
l’uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti
per fini non istituzionali sono vietati.
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L’
autonomia
L’autonomia
normativa della comunità si realizza attraverso l’autonomia
statutaria e la potestà regolamentare, secondo i
principi della Costituzione, della legge generale dello
Stato e della legge della Regione Siciliana.
L’Ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti
alla comunità effettiva partecipazione, libera e
democratica, all’attività politico - amministrativa
del Comune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale,
si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello Statuto
o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel
rispetto dei principi generali dell’Ordinamento e
del presente Statuto, entro 120 giorni dall’entrata
in vigore delle nuove disposizioni.
Articolo
3
L’autogoverno
La
Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi
che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione
e di consultazione previste dallo Statuto e dalla legge,
le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali
ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali
il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico - amministrativa
alla piena realizzazione dell’articolo 3 della Costituzione
della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio
della democrazia della partecipazione e della trasparenza
amministrativa.
L’autogoverno della comunità si realizza con
i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che
nell’ambito di principi fissati dalla legge costituisce
l’atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la
propria attività giuridica e amministrativa sulla
struttura e per l’esercizio delle funzioni dell’ente.
Lo
Statuto
In
attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il
presente Statuto costituisce l’Ordinamento generale
del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme
fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività;
specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione.
Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l’attività
amministrativa del Comune.
Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al
processo di evoluzione della società civile, assicurando
costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni
sociali, economiche e civili della comunità.
Nell’ambito dell’esercizio dell’azione
di partecipazione popolare e con le modalità di cui
al successivo articolo 77, è ammessa l’iniziativa
da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni
allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal Consiglio possono essere ripresentate
dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all’abrogazione
totale dello Statuto, poiché incide sulla struttura
e sul funzionamento dell’ente, è valida solo
se accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto che sostituisca
il precedente. L’abrogazione totale assume efficacia
con l’approvazione del nuovo testo dello Statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo Statuto
nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale
o l’elezione del Sindaco, tranne che si tratti di
modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
Statuto, su iniziativa del Presidente del Consiglio, viene
convocata la commissione consiliare permanente per gli affari
istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per
proporre eventuali modifiche.
Articolo
5
I
regolamenti
Il
Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90
e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente
Statuto;
b) nelle materie di competenza riservata dalla legge agli
enti locali;
c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima
della discussione in Consiglio, presso la segreteria comunale,
per almeno dieci giorni, al fine di consentire ai cittadini,
singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione,
dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità
previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all’albo
pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire
l’effettiva conoscenza e depositati all’URP.
Il
ruolo del Comune
Il
Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo
e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il
proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso
attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi
dell’economia locale, per favorire l’occupazione
e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con
propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri
soggetti pubblici e privati compresi nell’ambito territoriale,
per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo
di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire
alla collettività una migliore qualità della
vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti
nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all’ambiente
e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa
regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute,
dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari
per assicurare pari dignità e pari opportunità
a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali,
ispirando la sua azione a principi di equità e di
solidarietà per il superamento degli squilibri economici,
sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell’antirazzismo,
della partecipazione alla vita sociale dei portatori di
handicap, del rispetto per l’ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della
comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori
ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per
la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all’informazione,
agli atti, alle strutture e ai servizi dell’amministrazione,
nonché il diritto di presentare istanze, proposte,
petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali
a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati
di estorsione o di mafia consumati nel territorio Comunale..
Le
finalità e gli obiettivi
Il
Comune, nell’ambito delle finalità connesse
al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)
Obiettivi politico - territoriali ed economici
- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio,
del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come
beni essenziali della comunità.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla protezione del patrimonio naturale;
b) alla tutela dell’ambiente e alla attività
di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento;
c) alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d) alla promozione delle iniziative volte alla riduzione
dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all’ambiente
;
e) alla ricerca ed all’impiego di fonti energetiche
alternative;
f) alla promozione dell’agricoltura biologica;
g) alla individuazione ed al censimento dei beni culturali
ed ambientali ricadenti nel territorio Comunale;
- Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene
economico primario.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico assetto
urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi
e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per
favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed
infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e
a valutazioni di impatto ambientale;
f) ad esercitare, nell’interesse della collettività,
ogni azione diretta all’inibitoria o al risarcimento
del danno ambientale.
2)
Obiettivi politico - sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona
contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume
quale obiettivo fondamentale, nell’ambito delle proprie
competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile
e dell’ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e
della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di
condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l’affermazione dei
valori e dei diritti dell’infanzia e delle fasce deboli,
in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a favorire la funzione sociale della cooperazione con
carattere di mutualità;
b) a promuovere la solidarietà della comunità
locale;
c) ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d) ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle
giovani generazioni;
e) a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato
dei cittadini;
g) ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione
dei servizi sociali;
h) a promuove interventi per la prevenzione del disagio
giovanile;
i) a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed
economici con gli emigrati.
3) Obiettivi politico - culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca,
di educazione e di informazione, il diritto fondamentale
dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della
propria comunità.
Nell’ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla diffusione della cultura promovendo l’attività
dei circoli e dei gruppi culturali;
b) a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche,
di tradizione e di folclore;
c) a favorire la promozione delle attività sportive;
d) ad informare l’attività amministrativa ai
principi della partecipazione democratica, della imparzialità
e della trasparenza;
e) ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione
al procedimento amministrativo.
Organi
rappresentativi del Comune
Sono
organi rappresentativi del Comune: il Sindaco e il Consiglio
eletti direttamente; la Giunta di nomina sindacale. Spettano
loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità,
la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune,
l’esercizio delle competenze previste dello Statuto
nell’ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l’intera
comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere
di partecipare alle sedute dell’organo di cui fanno
parte.
La legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle
funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi
elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente
forma di governo della collettività Comunale.
Il regolamento disciplinerà l’applicazione
della legge regionale 15 novembre 1982, n.128 per la pubblicità
della situazione patrimoniale e per le spese elettorali
ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale n.
26 del 1 settembre 1993, con l’obbligo di deposito
della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese
e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi
all’espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 56
della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni
gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste
dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in
misura superiore ai 4/5. Il Sindaco deve motivare l’eventuale
mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella
Giunta nonché negli enti, aziende e consulte.
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Articolo
9
Obbligo
di astensione degli amministratori
Gli
amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti
impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o
di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge
o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali
o soggette al controllo o vigilanza del comune.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore
o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge
o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l’interesse e
la correlazione va rilevata ai sensi dell’articolo
1 della legge regionale n.57/95.
Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall’aula
non vengono computati nel numero dei presenti necessari
per la validità della seduta.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente
o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli
enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Articolo
10
Il
Consiglio Comunale
L’elezione
del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero
dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause
di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza
e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente
Statuto.
Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico,
amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione,
esercita la potestà decisionale, normativa e di auto
- organizzazione in conformità alle leggi e alle
norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle
leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
Sono organi interni del Consiglio Comunale: il Presidente,
il Consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza
dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Articolo
11
Competenze
e funzioni del Consiglio Comunale
Attività
di auto - organizzazione
Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina
e la specificazione del funzionamento del Consiglio e delle
commissioni, dell’esercizio delle funzioni e prerogative
dei Consiglieri, per l’esercizio della propria autonomia
funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello
Statuto e delle compatibilità economico - finanziarie.
Attività
politico - amministrativa
Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi
generali della comunità e stabilire in relazione
ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività
di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle
stesse il controllo politico amministrativo per assicurare
che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi
stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività
di indirizzo
Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi
politico amministrativi con l’adozione degli atti
fondamentali individuati dall’articolo 32 della legge
8 giugno 1990, n.142, così come modificato dalla
legge regionale n.48/91, nonché dalle altre disposizioni
normative di legge, secondo i principi affermati dal presente
Statuto, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale,
comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi
elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli
organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme
associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici,
comuni e provincie;
b) agli atti per l’ordinamento organizzativo Comunale,
quali: i regolamenti per l’esercizio dei servizi pubblici
e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i
principi a cui la Giunta dovrà attenersi per l’esercizio
delle competenze attribuitele dall’articolo 2 della
L.R. 23/98;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale,
ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che
costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica
generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero,
i piani urbanistici attuativi.
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni
sovvenzionate sottoposte a vigilanza.
f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo
32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni
di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti
di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi.
Il Consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni
sull’azione dei rappresentanti del Comune, in aziende,
enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa
deliberati dallo stesso Consiglio.
L’attività di indirizzo del Consiglio Comunale
è altresì esercitata mediante l’adozione
di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni
e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri
informatori dell’attività dell’ente.
Attività
di controllo
L’attività di controllo è esercitata
dal Consiglio Comunale mediante verifica dell’attività
di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari
degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l’unitarietà
di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo
politico amministrativo, con le modalità stabilite
dal presente Statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso
la relazione semestrale del Sindaco, la relazione del collegio
dei revisori, l’esame dei conti consuntivi.
In occasione dell’esame del conto consuntivo, i rappresentanti
del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni,
presentano al Consiglio Comunale una relazione sull’attività
svolta.
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ha facoltà
di formulare in ogni momento richieste di informazioni,
eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine
alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di
contabilità.
L’attività di controllo politico - amministrativo
è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni,
a cui il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta
giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune
con le modalità previste dal regolamento.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi
materia attinente l’amministrazione Comunale, compresa
l’istituzione di commissioni di indagine .
Articolo
12
Commissione
di indagine
Il
Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti
su materie attinenti l’amministrazione Comunale, può
deliberare su proposta di almeno tre Consiglieri l’istituzione
di una commissione di indagine, definendone nel contempo
l’oggetto, l’ambito e il termine per riferire
all’assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, è
composta da Consiglieri comunali designati dai capigruppo
in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di
ogni gruppo consiliare.
La commissione, presieduta dal Consigliere, indicato di
concerto dai capi gruppo, che ne coordina l’attività,
può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a
tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto
dell’inchiesta.
La commissione per l’espletamento dell’incarico
ha il potere di ascoltare gli Amministratori, i rappresentanti
del Comune, il Segretario Comunale e gli altri dipendenti,
così come può convocare i terzi interessati
dall’oggetto dell’indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente
del Comune incaricato dal Presidente e resteranno, assieme
alle audizioni e ai risultati dell’indagine, riservati
fino alla loro presentazione al Consiglio della relazione
finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati
dell’indagine, escludendo ogni riferimento non connesso
o non utile all’indagine stessa.
Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta
gli eventuali provvedimenti o esprime agli Organi competenti
i propri giudizi o orientamenti.
Articolo
13
I
Consiglieri comunali
I
Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune.
Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo.
Esercitano le loro funzioni con piena libertà di
opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono
sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti
dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso
utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla
legge.
Ogni Consigliere per poter svolgere liberamente le proprie
funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati
dall’ente e agli atti preparatori in essi richiamati
e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi
e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni
dirigenziali.
Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta
la collaborazione necessaria a consentirgli l’esercizio
della propria funzione ispettiva sull’attività
dell’amministrazione senza che sia necessaria alcuna
preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l’esercizio del diritto
di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione
dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati,
il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi
e delle determinazioni e delle ordinanze del Sindaco.
Ai Consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l’elenco
delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, con l’indicazione
di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti
chiarimenti dal comitato regionale di controllo.
Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad
eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio
eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto
di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle
sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute
delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte
per l’intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili
motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del
Consiglio Comunale o della commissione di cui fa parte,
prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di
fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Articolo
14
Diritto
di iniziativa dei Consiglieri comunali
Ciascun
Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate
dal regolamento del Consiglio, ha diritto di presentare
interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta
al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o
la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato
di attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per conoscere
valutazioni, orientamenti e intendimenti della Amministrazione
in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell’attività
politico - amministrativa.
L’interrogante ha facoltà di chiedere risposta
scritta o orale da trattare in Consiglio Comunale.
L’ordine del giorno è presentato al voto del
Consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione,
ed è volto ad indirizzare l’azione della Giunta
o del Consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il Consiglio Comunale
su temi che interessano l’amministrazione, contengono
obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività
dell’ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta
e sull’azione del Sindaco o della Giunta, oppure un
voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare,
oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il Consigliere
proponente può chiedere che il Consiglio si esprima
con un voto.
Ognuno dei Consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento,
il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti
di competenza del Consiglio Comunale mediante proposte di
deliberazione come previsto dall’articolo 24 con l’indicazione
dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste
e corredate dei pareri previsti dall’articolo 53 della
legge n.142/90.
Articolo
15
Dimissioni
e decadenza dei Consiglieri
Le
dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al
Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del
Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili,
acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di
presa d’atto.
I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e
nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.
Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo
a tre riunioni nell’anno solare oppure a tre sedute
consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione
scritta da parte del Presidente su istanza di un componente
il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata
prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione
ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri
in carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale
nell’esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento
in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle
circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite
dal regolamento l’albo delle presenze dei Consiglieri
comunali alle sedute del Consiglio o delle commissioni,
con l’indicazione dei Consiglieri che senza giustificato
motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura
dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali
riduzioni delle indennità.
Articolo
16
Il
Presidente
Il
Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento,
convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno
di un Presidente e di un vice Presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito dal vice Presidente, ed in caso di assenza o
impedimento anche di questo, dal Consigliere presente che
abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige
i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio,
concede la parola, giudica l’ammissibilità
dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni
con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti,
assicura l’ordine della seduta e la regolarità
delle discussioni, può sospendere e sciogliere la
seduta e ordinare che venga espulso dall’aula il Consigliere
che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico
che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della
seduta.
Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l’espletamento
delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio
e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari,
si avvale delle risorse all’uopo destinate e delle
strutture esistenti nel Comune; può disporre di un
adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione
alle disponibilità del Comune.
Articolo
17
Il
Consigliere anziano
E'
Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto
il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano
è considerato tale il Consigliere presente che sia
in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice
Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa
un ora dal previsto inizio della riunione, procede all’appello
dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal
regolamento.
Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al
Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.
Articolo
18
I
gruppi consiliari
I
Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o
più componenti di norma eletti nella stessa lista,
salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio
e al Segretario comunale, con le modalità previste
dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte
del gruppo misto .
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della costituzione o della designazione, il capogruppo è
individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni
il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento,
assicurate per l’espletamento delle loro funzioni
risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le
esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica
e le disponibilità del Comune.
Articolo
19
La
conferenza dei capigruppo
La
conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente
del Consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella
organizzazione dei lavori del Consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni
riguardanti l’interpretazione del regolamento interno
del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi
del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza
dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti
con il Presidente del Consiglio Comunale, con le commissioni
consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il Consigliere
che, unico rappresentante di un partito o movimento politico
presente all’ARS, non abbia aderito ad altro gruppo
consiliare o non abbia con altri Consiglieri costituito
il gruppo misto.
Articolo
20
Le
commissioni consiliari
Il
Consiglio Comunale, al fine di favorire l’esercizio
delle proprie funzioni mediante attività consultiva,
di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del
Consiglio, come previsto dal regolamento può istituire,
nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni
permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva
competenza,.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee
o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per
controllare specifiche attività. In quest’ultimo
caso la commissione è presieduta dal Consigliere
indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono
effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni
di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni
utili e propositive all’attività del Consiglio
Comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall’Assessore
delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti
dal Comune, informazioni e l’accesso a dati, atti
e documenti utili all’espletamento del proprio mandato.
Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle commissioni
consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l’obbligo
se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni
senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità
dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l’organizzazione.
Articolo
21
Le riunioni del Consiglio
Il
Consiglio Comunale è convocato in riunioni ordinarie
e straordinarie. Le riunioni straordinarie hanno luogo su
richiesta del Sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei Consiglieri
comunali, per discutere su argomenti d’ordine generale
riguardanti la comunità o di competenza del Consiglio.
Inoltre il Consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità
competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni
dalla presentazione della richiesta di convocazione, che
deve indicare anche gli argomenti da inserire all’ordine
del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente
il Consiglio Comunale sarà convocato dal vice Presidente
al quale il Segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione
del Consiglio o la ripetuta violazione dello Statuto o del
regolamento può comportare per entrambi la revoca
dall’incarico con apposita delibera consiliare assunta
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Articolo
22
La
convocazione del Consiglio
Il
Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l’ora
della seduta, o di più sedute qualora i lavori del
Consiglio siano programmati per più giorni. In ogni
caso deve indicare l’ora e il giorno dell’eventuale
seduta di seconda convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere consegnato, come
previsto dal regolamento, ai singoli Consiglieri:
· per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare
bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP.,
strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi
prima del giorno fissato per l’adunanza;
· per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni
prima del giorno fissato per l’adunanza.
· Tuttavia, nei casi d’urgenza, l’avviso
di convocazione può essere consegnato 24 ore prima,
fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri
presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni
al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all’ordine del
giorno dovranno essere consegnati ai Consiglieri con le
modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie.
Nelle riunioni consiliari convocate d’urgenza non
si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto
dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.
Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto
a partecipare alle riunioni di Consiglio.
Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire
alle riunioni senza diritto di voto.
Periodicamente
il Consiglio Comunale potrà tenere, come disciplinato
dal regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri
per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare,
in concreto, che l’azione complessiva del Comune consegua
gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti
programmatici.
Articolo
23
L’ordine
del giorno
L’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente,
dovrà indicare in modo chiaro l’oggetto su
cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
E’ data priorità agli argomenti proposti dal
Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla
legge e dallo Statuto, per le altre proposte sarà
rispettato l’ordine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei Consiglieri saranno inserite nella prima
riunione utile.
Contestualmente all’invio ai Consiglieri comunali,
l’ordine del giorno è pubblicato all’albo
pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni
iscritte all’ordine del giorno sono depositate presso
la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute
o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti,
l’acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre
modalità con cui il Presidente del Consiglio potrà
assicurare una adeguata e preventiva informazione
Articolo
24
Iniziativa
delle proposte di deliberazione
L’iniziativa
delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al Presidente
del Consiglio o ad ognuno dei Consiglieri comunali, secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo,
i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al
Consiglio dalla Giunta Comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché
ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della
attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto,
con l’indicazione dell’oggetto, dei presupposti
giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché
gli uffici previsti dall’articolo 53 della legge n.
142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è
dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le
interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che
non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi
precedenti oppure la delibera che si propone non sia di
competenza del Consiglio, il Presidente non è obbligato
all’iscrizione all’ordine del giorno né
a convocare il Consiglio, ma dovrà darne, su conforme
parere del Segretario Comunale, tempestiva comunicazione
al richiedente, che ha facoltà di trasformare la
proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Articolo
25
Pubblicità
e validità delle sedute
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi
i casi previsti dal regolamento del Consiglio e dalla legge.
Il Consiglio Comunale delibera con l’intervento della
maggioranza dei Consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all’inizio o durante
la seduta, comporta la sospensione di un’ora della
seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire
meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno
successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore
avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la
validità delle deliberazioni l’intervento di
un terzo dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni
si computano per unità.
Per l’approvazione dei regolamenti, in ogni caso,
le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà
dei Consiglieri assegnati al Comune.
Articolo
26
Votazioni
Nei
casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto
e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti
persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre
votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono
per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello
nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso,
o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito
dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza
assoluta dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, salve
speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
I Consiglieri che si astengono vengono computati nel numero
dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente articolo
9. In quest’ultimo caso qualora gli interessati non
dovessero allontanarsi dall’aula non vengono computati
nel numero dei presenti necessari per la validità
della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza
assoluta.
Articolo
27
Criteri
e modalità per le nomine
Il
regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di
candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata
da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti
di idoneità e capacità tecnico-professionale,
nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale e per
quelle che, a norma di regolamenti o di Statuto, è
prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano
le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute
o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti
coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino
a coprire i posti previsti. In caso di parità di
voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano
di età.
Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza
delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di
votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato
eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati
eletti, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi
eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire
i posti previsti.
Articolo
28
Assistenza
alle sedute e verbalizzazione
Il
Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio
e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive
insieme con il Presidente - che presiede l’adunanza
- e con il Consigliere anziano.
Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per
assumere le funzioni di Segretario unicamente allo scopo
di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia
interessato il Segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il Segretario
non potesse partecipare alla seduta, il Consiglio può
incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella
seduta, il più giovane di età dei suoi componenti
per svolgere le funzioni di Segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni
approvate e riporta le dichiarazioni rese dal Consigliere
Comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l’inserimento.
Esso contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione,
il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta
ed il nome dei Consiglieri che si siano astenuti o abbiano
votato contro.
Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia
constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione,
approvazione del processo verbale e di inserimento in esso
delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
Articolo
29
Pubblicazione
delle deliberazioni e degli atti dirigenziali
Le
deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia
integrale all’albo pretorio, istituito presso la sede
municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto,
salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al Presidente del
Consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri
e un'altra depositata presso l’URP, a disposizione
di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati
gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Articolo
30
La
Giunta Comunale
La
Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione
che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e
di raccordo, improntando la propria attività ai principi
della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
E’ nominata con provvedimento del Sindaco, assistito
dal Segretario Comunale , immediatamente esecutivo e comunicato
nei termini di legge, al Consiglio Comunale, che può
esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni,
al comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all’Assessorato
regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione
sono disciplinate dalla legge.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da massimo numero 5 (cinque) ssessori, nominati
dal Sindaco.
L’effettivo numero degli Assessori è indicato
dal Sindaco al momento della sua elezione. Lo stesso Sindaco
può variarlo, con decorrenza dal primo gennaio, motivando
nella relazione previsionale e programmatica del bilancio
di previsione la correlazione con l’attività
amministrativa annuale.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti
ed i discendenti e gli affini del Sindaco fino al 2°
grado.
Articolo
31
Funzionamento
della Giunta Comunale
La
Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi
formalità di convocazione, su avviso del Sindaco
o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine
del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai
singoli Assessori.
E’ presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti
il Sindaco e il vice Sindaco ne assume la presidenza l’Assessore
anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale
possono invitare i dirigenti, i rappresentati del comune,
i capi gruppo consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale
o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone
non appartenenti al collegio.
Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti
dalla legge e la proposta è approvata se ottiene
la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di
astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello
necessario per la validità della seduta. In caso
di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo
9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di
indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve
essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti
dalla legge.
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta
Comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive
con il Presidente e con l’Assessore anziano.
Articolo 32
Competenze
e attribuzioni della Giunta Comunale
La
Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente
dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in
esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica
con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i
criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività
gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto
e dai regolamenti al Segretario e ai dirigenti; esercita
potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell’attività propositiva e
di impulso:
- predispone gli schemi di regolamento;
- elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica,
il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione
al conto consuntivo.
Nell’attività di iniziativa e di raccordo:
- elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per
la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei
servizi comunali;
- delibera la copertura finanziaria per l’attività
degli organi di partecipazione e consultivi;
- delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche
norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi
comunali o devoluti al comune;
- indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna
i mezzi idonei per l’attività gestionale ed
esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
al Segretario del Comune e ai dirigenti;
- indica criteri e direttive per l’erogazione di contributi
e aiuti anche economici, per l’accesso a servizi o
benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o
attività, specificando, eventualmente, le vigenti
disposizioni regolamentari;
- da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi
avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione
che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell’attività di amministrazione:
- adotta le delibere nelle materie indicate dall’Articolo
15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge
alla competenza del Consiglio o dallo Statuto al Segretario
o ai funzionari;
- adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla
legge o dallo Statuto;
- affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali,
per l’esercizio di attività intellettuali;
- approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
- approva e dispone le alienazioni, l’accettazione
o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di
ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni
dei beni patrimoniali;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal
Consiglio Comunale, norme regolamentari per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi ;
- recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti
decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
- adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti
di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri
organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o
come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa,
agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni
e rinunce alle liti;
- adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità,
il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi
tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
- procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi,
dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge
e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
Articolo 33
Gli
Assessori
Il
Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e termini previsti
dalla legge.
Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità sospensione e decadenza previste
dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale
e per la carica di Sindaco.
Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio
delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause
di incompatibilità, di decadenza e ostative alla
assunzione della carica e, in presenza del Segretario che
redige il processo verbale, prestano giuramento secondo
la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono
dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal
Sindaco.
Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive,
sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria
comunale e non necessitano di presa d’atto.
Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche
il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento
dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell’attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna
ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco,
forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione
degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre
agli organi di governo dell’Ente, svolgono attività
di controllo sull’attuazione degli indirizzi , degli
obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli Assessori, ogni modifica o revoca
sono comunicate entro sette giorni dal Sindaco al Consiglio
Comunale, al segretario comunale e ai dirigenti
Articolo 34
Revoca
degli Assessori
Il
Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più
Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei
nuovi Assessori.
Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione,
decadenza o morte di un componente della Giunta.
In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni,
fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle
ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale
può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento
del Sindaco assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente
esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla
Prefettura al Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato
regionale degli enti locali.
Articolo 35
Vice
Sindaco e Assessore anziano
Il
Sindaco può nominare vice Sindaco un Assessore che,
in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione,
lo sostituisce in via generale.
E’ Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo
Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più
anziano di età, che, in assenza anche del vice Sindaco,
surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.
Articolo
36
Il
Sindaco
Il
Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale
veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza,
di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti
dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge
regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa
regionale vigente.
Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo,
di vigilanza e di controllo dell’attività,
convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di
amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano
specificatamente attribuite alla competenza di altri organi
del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti
e del Segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite
dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni,
tranne le elezioni riservate alla competenza del Consiglio
Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio
coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi
regolamenti, tenendo presente la rappresentatività
territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione,
la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza,
fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge
e i parenti o affini entro il secondo grado.
E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte
le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per
l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi
dell’A. S. L.. Esercita in materia di igiene e sanità
le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833
e dalle disposizione di legge.
Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni
e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali
e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità previste dalle norme vigenti
per la carica di Consigliere.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato
di attuazione del programma e sull’attività
svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente
rilevanti al Consiglio Comunale che, entro dieci giorni
dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie
valutazioni.
Articolo 37
Competenze
di amministrazione
Il
Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente;
b) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione
politico-amministrativa del Comune;
c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità
dell’articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito
dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo
nazionale di lavoro, nonché le norme dello Statuto
e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi,inoltre
rientra nella competenza del Sindaco la determinazione relativa
alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi e
degli uffici così come previsto dall’art.51comma
5 della legge 142/90 e successive modifiche;
d) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e) impartisce direttive al Segretario o al direttore generale
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera
gestione amministrativa delle unità organizzative;
f) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio
o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge;
h) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione
di intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale,
secondo le rispettive competenze;
i) formula indirizzi, ferme restando le competenze del Consiglio
o della Giunta Comunale, per accordi con i soggetti interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo;
l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e
disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale
o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed
applicazione di norme legislative e regolamentari;
o) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l’indicazione
dei punti da inserire all’ordine del giorno
p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni
possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r) coordina, nell’ambito della disciplina regionale
sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale,
gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare
l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive
degli utenti.
Articolo
38
Competenze
di vigilanza
Il
Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera
attività del Comune;
c) vigila sulla attività degli Assessori, dei dirigenti
e dei propri collaboratori;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti
ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società per azioni appartenenti all’ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa
il Consiglio Comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed
in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia
locale, le direttive e vigila sull’espletamento del
servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti
previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore
le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed
i regolamenti.
Articolo
39
Competenze
di organizzazione
Il
Sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
e vigila a che il Segretario generale ed i dirigenti diano
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della
Giunta, secondo le direttive impartite;
b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti,
i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c) definisce l’articolazione dell’orario di
servizio e dell’orario di apertura al pubblico tenendo
presente le finalità e gli obiettivi dell’ente,
le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità
della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare,
con il Presidente del Consiglio, i capigruppo, il Segretario
e i funzionari interessati, i tempi e l’attività
dell’esecutivo con quella del Consiglio Comunale;
e) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13
della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni,
esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo
n. 29/93.
Articolo 40
Competenze
quale ufficiale del Governo
Il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla
legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l’ordine pubblico, informandone, se del caso, l’autorità
governativa competente.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi d competenza statale
sono esercitate nei modi previsti dall’articolo 54
del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, nei servizi di competenza
della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’articolo
54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, e previa comunicazione
al Prefetto, può delegare: agli Assessori funzioni
che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere
comunale l’esercizio delle funzioni previste dalla
precedente lettera a).
Articolo 41
Incarichi
e nomine fiduciarie
Il
Sindaco, per l’espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire incarichi,
nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono
essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina
di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve
essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati
di documentata professionalità in relazione all’incarico
conferito.
Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una
dettagliata relazione sull’attività degli esperti
da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono
al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato
del Sindaco
Articolo
42
Principi generali
L’organizzazione
delle strutture e tutta l’attività amministrativa
del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
n distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo,
spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa,
attribuite agli organi burocratici;
n suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle
finali, rivolte all’utenza, e quelle strumentali e
di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti
ai cittadini singoli o associati;
n coordinamento dell’azione amministrativa e collegamento
delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione
interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
n flessibilità organizzativa , sia in relazione ai
bisogni dell’utenza sia alle nuove o mutate competenze
dei servizi;
n flessibilità nella gestione delle risorse umane,
per favorire: l’utilizzo delle professionalità
interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso
ed il trattamento sul lavoro;
n responsabilità, professionalità e collaborazione
di tutto il personale per il risultato dell’azione
amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale
vigente;
n valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione
attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella
gestione delle attività dell’ente
n soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo
la trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto
di accesso agli atti e ai servizi, l’informazione
e la partecipazione dei cittadini;
n attivazione di controlli interni in applicazione della
vigente normativa;
n riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso
una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure
interne;
n rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della
legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
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Articolo 43
Funzioni di indirizzo e programmazione
Gli organi di governo dell’Ente, secondo la propria
competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di
previsione, specificando le modalità operative tramite
il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali
o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione, impartisce,
nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi
nell’esercizio delle proprie azioni e verifica, anche
tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati
della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l’ attività dell’ente deve essere
improntata ai principi ed ai metodi della programmazione
utilizzando per l’impiego delle risorse, in conformità
agli strumenti normativi, il metodo della programmazione
del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi
e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni
organizzative capaci di assicurare i migliori risultati
ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati
con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione
delle attività operative, finalizzata alla realizzazione
degli obiettivi di gestione, e’ attuata dai dirigenti,
nell’ambito delle competenze a ciascuno attribuite,
secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal
regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche
da attuarsi da parte della Direzione politica e della Direzione
operativa.
La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti
funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione
degli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri
di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi
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Articolo 44
Principi e criteri organizzativi
L’organizzazione del comune e’ costituita da
strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma
collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche
e una costante comunicazione al fine di garantire risposte
univoche e coordinate per l’utilizzo ottimale delle
risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari
e generali .
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare
l’unitarietà dell’azione amministrativa,
in coerenza con le politiche generali del Comune e con il
complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e
lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali
di efficienza ed efficacia. E’ esercitata sia a livello
generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei
responsabili delle strutture complesse e degli uffici di
staff, sia all’interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività
temporanee, e uffici di staff per il supporto dell’attività
istituzionale del Sindaco o del Segretario.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa,
evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i
posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza
dei posti assegnati per l’esercizio delle funzioni
e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto
agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti
di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica
da parte della Giunta e, comunque, in concomitanza ed in
correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l’aggiornamento
devono essere periodicamente effettuate anche all’interno
delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura
di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione,
direzione, controllo e con responsabilità diretta
nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di
analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli
atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti
e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei
confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della
correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
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Articolo 45
Il Segretario del Comune
La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico
ed economico del Segretario comunale e’ stabilita
dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti
collettivi di categoria.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli
Organi dell’Ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto
e ai Regolamenti del Comune.
Inoltre, il Segretario espleta le altre funzioni previste
dalla legge, dallo Statuto e quelle attribuitigli dal Sindaco,
a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale
del Segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali
connessi a tale rapporto.
Il Segretario, se non è stato nominato il Direttore
Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti apicali, ne coordina l’attività,
adotta gli atti di gestione che li riguardano.
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Articolo 46
Il vice Segretario
Il vice Segretario è un dipendente a tempo indeterminato
dell’Ente inquadrato in categoria D e in possesso
dei requisiti previsti dall’O.EE.LL.. In correlazione
a quanto previsto per la nomina del Segretario Comunale,
è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal
Sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento,
del Segretario del Comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino
alla scadenza del mandato del Sindaco, può essere
fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al
vice Segretario la retribuzione e le competenze previste
per legge o regolamento.
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Articolo 47
Le posizioni organizzative
Nell’ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite
e disciplinate, al fine di razionalizzare l’organizzazione
e garantire unicità di gestione, coordinamento e
celerità dell’azione amministrativa, le posizioni
organizzative previste dal CCNL stipulato il 31.03.1999
( N.O.P.) , il cui incarico può essere conferito
ai dipendenti di categoria D , che, con assunzione diretta
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato
nei confronti della direzione politica, svolgano:
· Funzioni di direzione di una o più unità
organizzative di particolare complessità comprendenti
più uffici o servizi e caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l’eventuale
attribuzione delle funzioni previste dall’articolo
51 della legge 142/90 e della gestione del PEG;
· Attività con contenuti di alta professionalità
e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all’iscrizione
ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture
complesse, anche se temporanee, e responsabilità
di gestione e di risultato;
· Attività di staff e di studio, ricerca e
controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza
e con compiti di coordinamento di strutture non semplici,
anche se temporanee, e con responsabilità di gestione
e di risultato.
In forza dell’articolo 13 della L.R. 7/92, il Sindaco
con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione
organizzativa le strutture su cui l’incaricato eserciterà
funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità
diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L’incarico è temporaneo e non può eccedere
il mandato del Sindaco che per la nomina, nel rispetto dei
criteri e delle modalità specificate nell’ordinamento
degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione
alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi
da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L’ordinamento degli uffici predeterminerà,
nel rispetto del CCDI e nell’ambito dell’apposito
fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del
conferimento dell’incarico; modalità per l’attribuzione
e la quantificazione della retribuzione di posizione e di
risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe
legate al risultato della gestione.
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Articolo 48
I dirigenti
I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D,
a cui il Sindaco in forza dell’articolo 13 della L.R.
7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse,
con il compito di dirigere e coordinare attività
omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando,
pur nel rispetto dell’autonomia operativa, un indirizzo
unitario in relazione ai fini comuni per consentire un’azione
coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento
degli obiettivi.
Il Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche
dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare
nuove professionalità, attraverso l’eventuale
applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti
incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati
con l’ordinamento degli uffici.
L’incarico di dirigente può essere revocato
in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre
gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese
incapacità a svolgere efficacemente l’incarico
conferito e negli altri casi previsti e con le modalità
disciplinate dall’ordinamento degli uffici
Al dirigente compete in particolare :
n proporre i programmi della struttura e verificarne l’attuazione;
n coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed
organizzative della struttura;
n coordinare la mobilità all’interno della
struttura e formulare proposte organizzative
n verificare i risultati della gestione e la qualità
dei servizi;
n individuare, qualora non già individuati, i responsabili
dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo
le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna
dell’intera struttura ;
n verificare e controllare le attività dei dipendenti
assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia;
Il Sindaco può attribuirgli anche:
a) le funzioni di cui all’articolo 51 della legge
142/90;
b) la gestione operativa di una struttura semplice e dei
relativi servizi ;
c) la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi
procedimenti di spesa;
d) la gestione delle relazioni con le OO.SS., nell’ambito
della struttura e delle direttive impartite dalla direzione
amministrativa;
e) una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli
obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità
della gestione, della funzionalità della struttura,
della validità e correttezza amministrativa degli
atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite
dalla legge e da altre fonti normative o dal Sindaco, in
modo autonomo nell’ambito delle direttive agli stessi
impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione
politica ed alla direzione amministrativa.
- TORNA ALL'INDICE -
Articolo 49
Controlli
interni
Nell’ambito dell’ordinamento degli uffici e
dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei
strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione
al fine di:
· garantire la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ( controllo
di regolarità amministrativa e contabile);
· verificare l’efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa e monitorare il rapporto
tra costi e risultati ( controllo di gestione);
· valutare l’attività e le prestazioni
di tutto il personale ( valutazione del personale);
· monitorare e valutare l’attuazione dei piani,
programmi e delle determinazioni approvati dall’organo
politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti ( valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture
interessate devono tendere a garantire che:
· siano individuate distintamente le diverse attività
da demandare alle strutture di controllo interno;
· le funzioni di controllo e valutazione siano svolte
in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione
fra valutato e valutatore;
· siano chiari anche a livello organizzativo i criteri
di incompatibilità e la distinzione tra attività
operative e quelle di supporto ai valutatori;
· la raccolta dei dati informativo – statistico
sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da
tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di
monitoraggio, controllo e valutazione;
· le banche dati che contengono dati sensibili siano
accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati
in sede di accesso personale
Articolo 50
Procedimento
amministrativo
Nell’ambito dell’ordinamento degli uffici e
dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste
forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità
stabilite dallo Statuto e nell’osservanza dei principi
stabiliti dalla L.R. 30 aprile 1991, n.10.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per
ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa
responsabile di tutto l’iter procedimentale, ed il
soggetto competente per l’adozione del provvedimento
finale.
L’unità organizzativa è l’ufficio
a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti
amministrativi, è affidata l’iniziativa, l’istruttoria
o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o
a provvedimenti amministrativi, all’unità organizzativa,
come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta
disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini
interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore
nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel
corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può
assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre
portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente
addetto all’unità stessa, la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione
del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle
competenze previste dallo Statuto.
L’unità organizzativa competente ed il nominativo
del responsabile, nonché il nominativo della persona
che può sostituire lo stesso responsabile in caso
di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti
del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta
motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare .
Comunicazione
e partecipazione al procedimento
Il
responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell’avvio
del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati,
a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi
e a quanti possono subire pregiudizio dall’emanazione
dell’atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità
o la comunicazione personale non sia possibile o risulti
gravosa, l’amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione
all’albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre
disposizioni possono essere previste per la partecipazione
al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione dell’amministrazione
Comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Articolo 52
Conclusione
del procedimento
Ogni
procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto
delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso
nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli
atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale
(direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato
con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione.
L’obbligo della motivazione, come principio generale,
si configura come garanzia per il cittadino ma anche come
consistente contributo ad una verifica di legittimità,
in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo
riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la
comprensione dell’iter logico ed amministrativo seguito
per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione
dell’amministrazione siano espresse mediante rinvio
ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere.
Articolo 53
Accordi
sostitutivi dei provvedimenti
L’amministrazione
può concludere accordi con gli interessati per determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei
casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a
seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte,
non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e
in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico
interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati
per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori
condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti
per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati
per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’amministrazione
recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Articolo
54
Servizi
pubblici locali
Il
Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti
dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste
dalla legge n. 142/90, cosi come recepita dalla Regione
Siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.:
Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa
delle predette forme di gestione ed in relazione ad una
migliore efficienza, efficacia ed economicità cui
deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del
relativo servizio e delibera la modifica delle forme di
gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il Sindaco ed il revisori dei conti riferiscono ogni anno
al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo,
sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo”
dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro
rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei
cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove
è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti
da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono
essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al
secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
comunali.
Articolo 55
Tariffe
dei servizi resi dal comune
Al
comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi
sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati
anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari
a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve
di legge, in misura tale da garantire l’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e della gestione
per ciascun servizio. All’uopo si terranno presenti
i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione
fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei
costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi
pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora
i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può
essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal
soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate
le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali
ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali
richiedere un corrispettivo o un contributo all’utente
e l’ammontare del contributo richiesto in rapporto
al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune
può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti
di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni
per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati.
A specificazione di quanto previsto dall’articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile,
dietro contributo finanziario veicolare l’immagine
del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o
lo stemma del comune.
Articolo
56
Gestione
in economia
Il
Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste
dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna
la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce
l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’economicità
e l’efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario
che ne è responsabile e può essere utilizzata
la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo
la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Articolo
57
Azienda
speciale
Il
Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole
rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire
una o più aziende speciali.
L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale
e di proprio Statuto approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo
23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco
che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente
sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal Sindaco fra
coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende
pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando
i limiti dell’articolo 13 della legge regionale n.
7/92.
L’azienda deve operare con criteri di imprenditorialità
con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l’esistenza
di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte
dell’ente locale.
Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal
proprio Statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 58
Istituzione
Per
l’espletamento dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione,
organismo strumentale dotato di personalità giuridica
e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto
del proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale individua
i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all’ordinamento
ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione
gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento
dell’organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei
volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell’istituzione sono: il Consiglio di amministrazione,
il Presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco
che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente
vengono nominati dal Sindaco, tra persone che per qualificazione
culturale e sociale rappresentino le relative componenti
della comunità locale, compresi gli utenti del servizio,
e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale
da valutarsi in base a curriculum.
Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori
requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata
in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti,
nonché le modalità di funzionamento degli
organi e per il controllo interno e del comune.
Articolo 59
Concessione
a terzi
Il
Consiglio Comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale, può affidare
la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi,
comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente
costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento
di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del
tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla
legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della
comunità Europea in tema di affidamento dell’esecuzione
di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono
garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi
corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità
economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi
sostenuti dal Comune e dall’utenza, la realizzazione
degli interessi pubblici generali.
Articolo 60
Società
miste
Per
la gestione di servizi comunali di rilevante importanza
e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati
ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna
in relazione alla natura o all’ambito territoriale
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati,
il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione
di società a prevalente capitale pubblico locale,
con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati,
o può rilevare società già costituite.
Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società
a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di Statuto
ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione
delle società e alle previsioni in ordine alla gestione
del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce
al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società
è realizzata mediante l’attribuzione della
maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione
di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono
degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura
del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni
in società con capitale prevalente pubblico ma con
una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano
scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può
essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire
il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio
di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote
relative alla propria partecipazione mediante conferimento
di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi
affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al
corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per
la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico può, come previsto dal regolamento adottato
ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n.26, partecipare o costituire
apposite società per azioni senza il vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci
privati con procedure ad evidenza pubblica.
Articolo
61
Convenzioni
e Consorzi
Al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici
anche a tempo determinato, il Comune può stipulare
con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni,
deliberate dal Consiglio comunale con l’indicazione
dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di
rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi
e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione
di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti ai quali affidare o delegare l’esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più
servizi, può costituire con altri comuni o con la
provincia regionale un consorzio secondo le norme previste
per le aziende speciali di cui all’articolo 23 della
legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n.
48/91.
I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio
approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una
convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di
consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari,
i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti
aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
Il Comune, nell’assemblea del Consorzio, è
rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio
con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere
disposta con decreto dell’Assessore regionale per
gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituzione
del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta da parte dell’Assessore.
Articolo 62
Accordi
di programma
Il
Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere,
interventi o di programmi di intervento di interesse comunale,
che richiedano per la loro attuazione l’azione integrata
e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa
e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure
uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori
sono approvati dalla Giunta Comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti
urbanistici, il Sindaco,prima di aderire sente la commissione
consiliare competente, e la conclusione dell’accordo
di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale,
a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell’accordo
di programma il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza
dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L’accordo è approvato con decreto del Presidente
della Regione Siciliana, o con atto formale del Presidente
della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.
L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato
ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei
soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti
dell’accordo coinvolgono varie posizioni di potestà
amministrative.
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti
da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o
dal Presidente della provincia o dal Sindaco, e composto
da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli
enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata,
se all’accordo partecipano amministratori pubblici
o enti pubblici nazionali.
Articolo
63
Principi
generali
L’ordinamento
finanziario e contabile del comune è disciplinato
dallo Statuto e dal regolamento di contabilità nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata
con quella regionale.
Nell’ambito di detti principi il comune persegue,
attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva
e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite,
adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili
e ricercando, mediante la razionalità delle scelte
e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di
tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle
spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni
a criteri di equità e di giustizia distribuendo il
carico tributario in modo da assicurare la partecipazione
di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità
contributive o alla fruizione del servizio.
L’ordinamento specifica l’attività dell’ente
in materia di programmazione, gestione e rendicontazione,
investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione
dell’organo di revisione, controllo di gestione e
contabilità economica
Il regolamento di contabilità applica i principi
stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità
organizzative previste dall’ordinamento degli uffici,
prevedendo che mandati di pagamento e reversali d’incasso
siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario,
ferme restando le disposizioni previste dalle legge per
assicurare l’unitarietà e l’uniformità
del sistema finanziario e contabile
Articolo 64
La
programmazione finanziaria
Il
Comune adotta il sistema della programmazione, controllo
e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività
amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili
per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e
rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale,
che devono essere redatti in modo da consentire la lettura
e l’attuazione delle previsioni per programmi e eventuali
progetti.
La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso
il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di
tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il
coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto
delle disposizioni di legge e delle competenze previste
dall’Ordinamento in Sicilia con le specificazioni
del presente Statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione
la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti
finanziari il regolamento di contabilità prevede
forme di pubblicità e di consultazione, compreso
il loro deposito presso l’U.R.P.
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Articolo 65
La
programmazione degli investimenti
Contestualmente
al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio
Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti,
riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale,
suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla
sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio
pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare
le disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale
n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni
del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l’organo
deliberante, nell’approvare il progetto o il piano
esecutivo dell’investimento, da atto della copertura
delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale
ed assume l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali
successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Articolo 66
Il
Patrimonio Comunale
I
beni Comunale si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali,
ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella
patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile
scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del
bene di cui si prenderà atto con delibera di Giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni
e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi
del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le
disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità
e canoni fissati dall’apposito regolamento, i beni
patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da
donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione
di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio,
debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio
comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò
sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati
per necessità gestionali.
Articolo 67
La
gestione del patrimonio
La
Giunta Comunale sovrintende alla attività di conservazione
e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso
l’apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione,
la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed
il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni
che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni
ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro
i quali sono sottoposti a verifica generale.
La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento
di contabilità per assicurare, da parte di tutti
i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo
generale di diligenza nell’utilizzazione e conservazione
dei beni dell’ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita
ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L’alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante
asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità
stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri
di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio
comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri
ed utilità pubblica del singolo bene.
Articolo 68
Il
servizio di Tesoreria
Il
servizio di tesoreria consiste nell’espletamento di
tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del
comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli
e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti
e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione
ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale
rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un
istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità
di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente
che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee
il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede
di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che
a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l’apposito
regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma
di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi
vigenti.
Articolo 69
Revisione
economica e finanziaria
Il
Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria
all’Organo previsto dal successivo articolo che, in
conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità,
svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività
di controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa
di gestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione
di collaborazione non si estende a quella amministrativa
di governo complessiva posta in essere nel comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di
contabilità, la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili
messi in atto nel corso dell’esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consultivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti
degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento
di maggiore efficienza, produttività ed economicità
nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano
di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’ente
l’organo di revisione ne riferisce immediatamente
al Sindaco e al Presidente del Consiglio affinché
ne informino il Consiglio Comunale.
Articolo 70
Il
revisore dei conti
Il
Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa
vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità
e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo
n. 267/2000 e dalla legge per i Consiglieri comunali. Per
la durata dell’incarico, per la cessazione, revoca
o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento
economico; per la responsabilità si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni
in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente
connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare
alle sedute della Giunta e del Consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono
stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà
anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto;
l’esercizio della funzione di revisione; l’oggetto,
i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni,
relazioni e segnalazioni.
Articolo 71
Controllo
di gestione
Il
controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia e l’efficienza
dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo
funzionale riferito all’intera attività del
comune per migliorare il coordinamento dell’azione
amministrativa e dell’efficacia e della economicità
della spesa pubblica.
E’ controllo interno, concomitante allo svolgimento
dell’attività amministrativa e finalizzato
ad orientare l’azione amministrativa e a rimuovere
eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica
della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi
equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi
e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell’esercizio
alla verifica dell’andamento della realizzazione degli
obiettivi programmati riferendo periodicamente al Sindaco
e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità
del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto
legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/200
saranno esplicitate nell’apposito regolamento modulato
secondo le esigenze e la struttura dell’ente .
Articolo 72
Procedure
contrattuali
Agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle
locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali
, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale
si attiene alle procedure previste dalla normativa della
Comunità economica europea, nazionale e regionale
in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento
dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione
di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità
di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca
del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa
privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione
e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità
dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da
un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e,
quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le
ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico
incanto, che costituisce la regola generale per la scelta
del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento
dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in
economia e dal regolamento economato per la gestione di
cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei
contratti, sarà presieduta dal dirigente del ufficio
interessato per materia con potere di decisione;
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni
consecutivi all’albo pretorio e diventano definitivi
ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo
se nel termine predetto non pervengono motivati reclami,
su cui decide il Presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza
del Comune, il dirigente dell’ufficio interessato
per materia, mentre al rogito provvede il Segretario generale.
Articolo
73
Partecipazione
popolare
Il
Comune informa la propria attività ai principi della
partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti,
sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento,
l’imparzialità e la trasparenza dell’azione
amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione
locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di
partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti
all’esame degli organi comunali;
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina,
la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l’esercizio
del diritto di udienza, la presentazione di petizione e
proposte e l’utilizzo di appositi servizi o strutture
da parte delle libere associazioni.
Articolo 74
Il
diritto di udienza
I
Cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere
sentiti dal Sindaco, dalla giunta, dal Consiglio Comunale,
dal Segretario Comunale, dal direttore generale e dai funzionari
responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle
rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento
dei cittadini singoli o associati.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo
può, nell’esercizio del diritto di udienza
o per iscritto proporre reclamo all'organo che lo ha emanato,
richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e
chiedendo di essere sentito .
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente
e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Articolo 75
Istanze
e Petizioni
La
partecipazione popolare all’azione amministrativa
è consentita anche con la presentazione, da parte
dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni
per sollecitare l’intervento in questioni di interesse
generale.
Come previsto dall’apposito regolamento, le istanze
e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate
per iscritto:
a) istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti
o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti
o interventi su questioni di carattere generale;
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal
Sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino
l’adozione di specifici provvedimenti, l’organo
competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni,
qualora il Sindaco non abbia rigettata la richiesta con
risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme
di pubblicità, e l’assegnazione all’organo
competente, il quale procede nell’esame e predispone
la risposta o le eventuali modalità di intervento
del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è
rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la
questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del
ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione o istanza.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la questione
all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Articolo 76
Proposte
ed iniziative popolari
I
cittadini, nel numero di almeno un quinto degli elettori,
o almeno tre associazioni o comitati iscritti nell’apposito
albo comunale, possono avanzare proposte articolate per
l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette
nei venti giorni successivi all’organo competente,
corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati,
nonché dell’attestazione relativa alla copertura
finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità
e la procedura prevista dall’apposito regolamento,
dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione
con l’indicazione dei riferimenti normativi, delle
finalità, dei motivi e con l’indicazione della
eventuale spesa e del suo finanziamento.
L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa
entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l’amministrazione Comunale ed i proponenti si
può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento
del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto
del provvedimento finale per cui è stata promossa
l’iniziativa popolare.
L’iniziativa popolare non può avere ad oggetto
le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed
alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi
all’applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti
per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine,
i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di
essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici
della segreteria Comunale.
Articolo
77
Diritto
di accesso e di informazione
Al
fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’attività amministrativa è garantito
ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni
giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché
degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto
dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale
n. 10/91 e dallo specifico regolamento Comunale.
Tutti gli atti dell’amministrazione Comunale sono
accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o
divieto di divulgazione per espressa previsione di norme
giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente
a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone
o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco
deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli
atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dal regolamento.
L’esame dei documenti è gratuito, mentre il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni
in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei
diritti di ricerca .
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo
di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli
atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni,
reclami, etc., è istituito l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, che sarà attivato con provvedimento
sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo
i principi e le modalità previste dal decreto legislativo
n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’11 ottobre 1994, utilizzando personale
con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare,
anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni
sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti
a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per
agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle
variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali
informazioni su:
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione
e di utilizzo delle risorse;
b) l’oggetto deliberazioni del Consiglio e della Giunta
e delle ordinanze sindacali;
c) licenze, concessioni, provvedimenti del Sindaco e degli
Assessori;
d) notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
e) i criteri e le modalità per la concessione di
strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni.
Articolo
78
Associazionismo
e partecipazione
Il
Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato,
di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore
dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del
turismo, dello sport, dell’attività culturale
e di gestione del tempo libero, nonché forme associative
religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi
spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione
anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali
ed inoltre l’azione educativa, formativa e di difesa
della salute dello sport.
Integra l’azione amministrativa con l’attività
di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della
persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare
riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1) sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo,
anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l’informazione e la conoscenza degli
atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e
progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;
3) può affidare ad associazioni e a comitati l’organizzazione
di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi,
il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla
Giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere
forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità
delle cariche; volontarietà dell’adesione e
del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità
dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento
di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell’ambito delle predette finalità il Comune
istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato
e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento
annuali; l’iscrizione all’albo, diviso per settori
corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione
di apposita istanza corredata di copia autenticata dello
Statuto associativo, di documentazione inerente l’attività
svolta dall’associazione nell’anno precedente
per il raggiungimento delle proprie finalità.
L’istanza può essere presentata da associazioni
costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed
operino nell’ambito del territorio Comunale.
Alle associazioni iscritte all’albo possono essere
erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria,
patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la Giunta rende pubblico l’elenco di tutte
le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni
di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché
di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Articolo 79
Forme
di consultazione
Per
conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati,
sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale
degli strumenti di consultazione previsti dallo Statuto
nelle forme e modi che saranno esplicitati dall’apposito
regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena
libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini
e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita
l’esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità
e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi
idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini,
generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere
problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello
stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie
categorie sociali all’amministrazione locale, il Comune
costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi
possono richiedere parere e collaborazione.
L’apposito regolamento stabilisce il numero delle
consulte, la composizione, le materie di competenza, le
modalità di formazione, di durata e di funzionamento.
Nella materie di competenza le consulte possono esprimere
parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre
all’attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute
dal Sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei
criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere
a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza
territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli
organismi di partecipazione interessati.
Articolo
80
Referendum
Il
referendum consultivo è l’istituto con cui
tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi
in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed
in ogni altro argomento attinente l’amministrazione
e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti
i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe
dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni
e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa
vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul
tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché
gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie
determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente
della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può
riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune
relative a materie, proposte o atti di competenza del Consiglio
Comunale, della Giunta e del Sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 20%
dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere
autenticata nelle forme previste per la presentazione delle
candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle
liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente
o da 1/3 dei Consiglieri assegnati, con un quesito scritto
ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto
con un SI o un NO.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima
della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del Consiglio
Comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di
ammissibilità del Difensore civico, che può
entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche
per farla rientrare nei limiti imposti dallo Statuto e dal
regolamento.
Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà
anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono
indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle
ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà
dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi
una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa
tornata possono essere sottoposti più quesiti ma
non più di sei scelti secondo l’ordine cronologico
di presentazione.
Il Comune provvede all’adeguata pubblicizzazione della
consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale
necessario, alla costituzione dei seggi composti da un Presidente
e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti
negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle
procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali
adeguandole alle dimensioni locali della consultazione,
semplificandole e ottimizzandole per renderle più
economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera
di indizione e della procedura è garantita da un
apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento
del Sindaco, presieduto dal Difensore civico e composto
dal Segretario comunale; da due Consiglieri comunali di
cui uno della minoranza eletti dal Consiglio con il voto
limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni
iscritte nell’albo Comunale sorteggiati nell’ambito
di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni
e da un rappresentante dell’eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza
dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza
dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà
più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Articolo
81
Effetti
del referendum
I
referendum possono avere i seguenti contenuti:
- consultivo qualora si ritenga utile una consultazione
popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi
e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio,
la vita economica, sociale e culturale della comunità,
l’indizione del referendum consultivo sospende l’attività
deliberativa sul medesimo oggetto;
- propositivo con oggetto una motivata proposta normativa
o provvedimentale di competenza del Consiglio Comunale,
della Giunta o del Sindaco. Non si fa luogo a referendum
propositivo se l’organo competente provveda in maniera
conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune
sospendono l’attività amministrativa sull’oggetto
del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà
essere ampiamente motivato.
L’esito della consultazione dovrà essere oggetto
di dibattito in Consiglio Comunale, che potrà, nell’ambito
della propria attività di indirizzo e programmazione,
dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi
dall’esito della votazione devono indicare, in occasione
del dibattito in Consiglio, i motivi per cui non si uniformano
all’avviso degli elettori.
Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, secondo la rispettiva
competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del
risultato da parte del Sindaco, delibera sull’argomento,
oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di
mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato
referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente
motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei componenti l’organo.
Articolo 82
Il
Difensore civico
A
garanzia dell’imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione Comunale, delle aziende,
delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente
partecipazione Comunale, nonché degli enti dipendenti
e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito
l’ufficio del Difensore civico.
Il Difensore civico svolge il ruolo di garante, non è
sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale
ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati
o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti
amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti
siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, possono richiedere l’intervento del Difensore
civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri
strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.
L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idoneo
locale messo a disposizione dell’amministrazione Comunale,
con attrezzature d’ufficio e di quant’altro
necessario per il buon funzionamento dell’ufficio
stesso.
L’ufficio relazione con il pubblico collabora con
l’ufficio del Difensore civico e ricevuta la richiesta,
prima di sottoporla al Difensore civico, assume tutte le
informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando,
ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo,
dandone comunicazione al richiedente.
Al Difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti
il proprio ufficio viene corrisposta un’indennità
pari a metà dell’indennità di carica
base del Sindaco.
Articolo 83
Nomina del Difensore civico
Il
Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale,
scelto, fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico,
tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale
che abbiano compiuto il 25° anno di età e che,
per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa,
diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio
di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro
trenta giorni dall’avviso pubblico da parte di almeno
50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali
o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata,
con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini
che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le
prescrizioni contenute nell’avviso pubblico, in forma
scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere
l’indicazione dei dati anagrafici completi e della
residenza del candidato, del suo possesso di diploma di
scuola media superiore, nonché il suo curriculum
professionale, l’occupazione abituale ed altresì
l’elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte
sia in precedenza che in atto .
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti
si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è
necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro
trenta giorni, ed il Difensore civico è eletto se
ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti.
Il Difensore civico, che dura in carica 5 anni, non è
rieleggibile nel successivo quinquennio ed assume le funzioni
dopo aver prestato giuramento avanti al Consiglio Comunale
con la seguente formula:
“Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell’interesse
dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza,
svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore.
Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi
del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata
fino al secondo mese dopo l’insediamento del nuovo
Consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l’ufficio, la procedura
per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il
Consiglio Comunale provvede alla nomina del successore entro
90 giorni dalla vacanza.
Articolo 84
Incompatibilità
e decadenza
Non
può ricoprire l’ufficio di Difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale;
b) chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale
o regionale, di Consigliere provinciale o Comunale, di componente
della direzione delle unità sanitarie locali; di
componenti di organi regionali di controllo, di amministratore
di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche
e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese
che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione
Comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
c) i ministri del culto;
d) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali
e società per azioni a prevalente partecipazione
del Comune, nonché il Segretario del Comune;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo
o qualsiasi attività professionale o commerciale
che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali
con l’amministrazione Comunale.
f) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali
o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori
della provincia e dell’AUSL o di componenti organi
regionali di controllo.
Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali
si perde la qualità di Consigliere Comunale o per
la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati su proposta di uno dei
Consiglieri comunali.
Articolo
85
Funzioni
del Difensore civico
Il
Difensore civico nell’esercizio della proprie funzioni
per garantire dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia,
indipendenza e poteri di iniziativa:
1) risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni
ed organismi, comunicando il risultato della propria attività
in ordine all’oggetto richiesto;
2) ha diritto di accesso come i Consiglieri comunali agli
uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato
dei procedimenti di cui è stato investito, salvo
i casi in cui prevale, per legge, il segreto d’ufficio;
3) può intervenire nei procedimenti amministrativi,
a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori
e responsabili degli uffici e servizi;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere
al responsabile dell’ufficio e del servizio, in ordine
ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate,
dandone comunicazione contestuale al Sindaco o all’Assessore
competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni
e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere
entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni
al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale
sull’andamento dell’azione amministrativa;
7) può invitare l’amministrazione a riesaminare
atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità
o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Difensore civico
deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni
rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione
e per migliorare il buon andamento e l’imparzialità
dell’azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta
utile e resa pubblica con affissione all’albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il Difensore
civico può in qualsiasi momento informare il Consiglio
Comunale, presentando una relazione sull’argomento.
Articolo
86
Interpretazione
Lo
Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche
proprie, pertanto la norma statutaria può essere
interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non
può essere integrata in via analogica.
Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione autentica
delle norme statutarie e regolamentari.
Alla Giunta e al Sindaco quella relativa agli atti di loro
competenza, mentre compete al Segretario Comunale l'emanazione
di circolari o direttive per l’applicazione delle
disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Articolo
87
Rinvio
Lo
Statuto Comunale legittima l’attività dell’ente
e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma
giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono
essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti
di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente
Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge
n. 142/90 cosi come recepita dalla regione siciliana , all’ordinamento
finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo
267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché
alle disposizioni contenute nell’Ordinamento degli
enti locali vigente in Sicilia.
Articolo 88
Adozione
e adeguamento dei regolamenti
I
regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati
entro il termine di un anno dall’entrata in vigore
dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto
nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari anche se rinviano per la disciplina
di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente
applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere
adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore.
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti
vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in
quanto col medesimo compatibili.
Articolo 89
Pubblicità
dello Statuto
Il
presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le
modalità stabilite dalla legge regionale vigente,
deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con
ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E’ inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti,
deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi
dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione
è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta
e senza alcuna formalità; può essere rilasciata
copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
Inoltre copia sarà consegnata ai Consiglieri , ai
dirigenti, all’organo di revisione e agli altri organi
del comune, mentre altra copia sarà depositata all’U.R.P.
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .
Articolo 90
Entrata
in vigore
Il
presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera
consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.
Copia del presente Statuto è trasmessa all’ufficio
per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni
e delle province regionali, istituito presso l’Assessorato
regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede
a trasmetterne copia al Ministero dell’interno.
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