Cambio Residenza in Tempo Reale

Ultima modifica 17 maggio 2022

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

La trasmissione telematica e’ consentita mediante una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale

b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi – Metodo in fase di attivazione –

c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo pubblicato sia sul sito del Ministero dell’Interno che in questa pagina.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza ha inizio dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (innanzi tutto l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo l’Ufficiale d’Anagrafe provvede a comunicare all’interessato i requisiti mancanti o l’esito negativo degli accertamenti svolti. In tal caso l’interessato, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento che riiniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

In caso di accertamento negativo si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative, devono essere trasmesse a:

Riferimento:

Sig. Galati Giordano Sebastiano ( Dirigente )

Sig.ra Cantali Rosaria ( Responsabile Ufficio )

Contatti : 095 690139 - 095 690949

Per inviare una Emali : comunedimaniacect@legalmail.it oppure segreteria@comune.maniace.ct.it

Orario Ufficio:

Lunedì dalle 8.00 alle 14.00

Martedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì dalle 8.00 alle 14.00

Giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì dalle 8.00 alle 14.00


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