Autocertificazioni

Ultima modifica 17 maggio 2022

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183

Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)";

Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14/2011:

SI INFORMA

che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilita' (L. 183/2011), dall'1 gennaio 2012 agli uffici pubblici e' vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Conseguentemente, a far data dall'1 gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono piu' accettarli ne' richiederli, tanto piu' in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facolta' di verifica prevista dalla legge.

Il cittadino deve presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (esempio: Enel, Telecom, Aci, Gestori di Trasporti Pubblici ecc....) una dichiarazione personale, su carta semplice, conforme ai modelli allegati, attestante quanto avrebbe dovuto essere contenuto nei certificati.

L'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facolta' discrezionale.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, societa' sportive, etc.) in tali casi e' previsto di norma il pagamento dell'imposta di bollo, ex art. 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 ad eccezione dell'ipotesi in cui i certificati siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti per legge.

Si fa presente tuttavia che anche nell'ambito dei rapporti con soggetti privati sara' possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

AVVERTENZE

Dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni:

L'Art.46 D.P.R. n.445/00 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" prevede i casi in cui si puo' ricorrere all'autocertificazione:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualita' di pensionato e categoria di pensione;
  • qualita' di studente;
  • qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualita' di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

NON POSSONO, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:

  • i certificati medici
  • i certificati sanitari
  • i certificati veterinari
  • i certificati di origine
  • i certificati di conformita' CE
  • i certificati di marchi o brevetti.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

L'Art.47 D.P.R. n.445/00 prevede che, i fatti, gli stati e le qualita' personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.

Se la dichiarazione deve essere presentata ad una Pubblica Amministrazione, la firma non e' soggetta ad autentica, basta soltanto allegare la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato oppure firmare la stessa in presenza del dipendente addetto.

Se deve essere presentata a soggetti privati e' necessaria l'autentica della sottoscrizione da fare presso l'Ufficio Autentiche.

Per l'autentica della sottoscrizione, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo del valore vigente e pagare euro 0,52 di diritti di segreteria.

Si rammenta che, in tutti i casi di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla verita' delle dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d'identita' o nel passaporto, non storpiati o abbreviati


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